In difesa del Crocifisso

Pubblicato su https://casertasera.it/ il 2 ottobre 2019

In difesa del Crocifisso

Pubblicato su https://casertasera.it/ il 2 ottobre 2019

Raffaele Santoro|Dopo la parete “bianca” e quella “plurisimbolica”, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, in occasione di una trasmissione radiofonica, ha aggiunto la parete “geografica” o “ecologica” all’eterogeneo novero di proposte di rimozione del crocifisso dalla aule scolastiche.Nello specifico, il titolare del MIUR ha affermato che “(…) credo in una scuola laica, ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi. Non esporrei un simbolo in particolare, ed eviterei l’accozzaglia, altrimenti diventa un mercato. (…) Meglio appendere alla parete una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione”.Questa dichiarazione, non condivisibile sotto il profilo giuridico e culturale, rende necessaria una breve replica in merito al rapporto tra esposizione del crocifisso e laicità dello Stato, al fine di riportare il dibattito nell’alveo suo proprio che è quello giuridico.È bene, infatti, ripercorrere le tappe essenziali lungo le quali si è sviluppata la giurisprudenza in merito alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, la cui legittimità è stata più volte ribadita.Nel dibattito pubblico si assiste ad una sempre più frequente invocazione del polifonico termine “laicità” per esprimere giudizi circa una serie di istituti promozionali del sentimento religioso, tanto per rivendicarne il valore quanto per contestarne la legittimità.Si tratta infatti di un principio geneticamente politico e filosofico, intercettato dal giurista nella delicata fase della sua concreta attuazione, che può talvolta scivolare in un diffuso laicismo teso ad espellere il fattore religioso dallo spazio pubblico.Data l’assenza nel testo della Costituzione repubblicana, la laicità è stata elevata a principio supremo dalla Corte costituzionale, ritenendo che in essa si sostanzia “uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica”. Inoltre, la laicità, emergendo dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in un regime di pluralismo confessionale e culturale”.È emblematico che questa elaborazione del principio di laicità da parte della Corte Costituzionale sia avvenuta nella sentenza 12 aprile 1989, n. 203, al cui interno è stata riconosciuta la legittimità costituzionale dell’art. 9.2 della legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, inerente l’IRC nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.Sotto il profilo giuridico, l’esposizione del crocifisso è prevista dal Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 e dal Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i quali disciplinano gli elementi di arredo delle aule scolastiche.L’applicazione di queste disposizioni, ancora oggi in vigore, ha dato luogo ad una serie di contenziosi giudiziari, circa i quali si sono pronunciati anche Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.Con ordinanza del 13 dicembre 2004, n. 389, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale inerente queste disposizioni, in quanto trattasi di norme regolamentali, prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità, né, di conseguenza, un intervento interpretativo da parte della Corte.Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 556 del 2006, entrando nel merito della controversia, ha dichiarato in modo emblematico e condivisibile che:“È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto.In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un “simbolo religioso”, in quanto mira a sollecitare l’adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana.In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all’educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.

Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i “Principi fondamentali” e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell’origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l’autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell’ordine temporale rispetto all’ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica “laicità”, confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall’ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere “laicamente” sanciti per tutti, indipendentemente dall’appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati.

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato”.La legittimità della presenza del crocifisso è stata ribadita anche dalla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza del 18 marzo 2011 (ricorso n. 308/06 – Lautsi e altri c. Italia). In particolare, in questo pronunciamento è stata dichiarata legittima la scelta dello Stato di riservare maggiore visibilità alla religione maggioritaria del Paese mediante la semplice esposizione di un simbolo religioso, come il crocifisso, negli ambienti scolastici, a condizione che tale scelta non conduca ad un vero e proprio indottrinamento. Del resto, la sola affissione del crocifisso nella aule scolastiche, non accompagnata da insegnamenti obbligatori del cristianesimo né da forme di intolleranza verso gli alunni di religione diversa, non viola il diritto dei genitori di orientare i propri figli verso una educazione conforme alle proprie convinzioni religiose.In questo contesto, la centralità della persona che permea l’ordinamento giuridico in tutti i suoi tratti e l’essere la religione una componente essenziale del patrimonio umano, spingono a ritenere che laicità dello Stato non possa significare indifferenza verso il fenomeno religioso, che di fatto si tradurrebbe nell’asetticità delle istituzioni e della legislazione, o ancor peggio avversione allo stesso, ma garanzia per la salvaguardia della libertà di religione in un regime di sana cooperatio tra Stato e confessioni religiose (art. 7, com. 2, Cost.; art. 8, com. 3, Cost.).L’impossibilità a separare asetticamente società civile e società religiosa in ragione della coincidenza tra cittadino e fedele nell’unità dell’esperienza, unitamente alla legittimità di interventi legislativi diretti a promuovere e tutelare l’esercizio della libertà religiosa, sollecitano lo Stato ad imprimere nella produzione normativa, oltre che nella relativa applicazione, un diffuso favor religionis, riservando alla stessa una peculiare attenzione sotto il profilo individuale e collettivo.È proprio in questa prospettiva che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, ponendosi in diretta connessione con una serie di principi fondati del patrimonio storico del popolo italiano, si sostanzia in un elemento strutturale del supremo principio di laicità declinato in chiave “positiva” e coincidente nei suoi elementi strutturale con la “sana laicità” preconizzata da Pio XII e costantemente richiamata da Benedetto XVI e Francesco.

*Raffaele Santoro Professore Associato di Diritto ecclesiastico e Diritto Canonico Dipartimento di Giurisprudenza – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”Professore invitato di Attività concordataria della Santa Sede Facoltà di Diritto Canonico – Pontificia Università Urbaniana.