Testamento biologico e dignità della persona

Si è tenuto ad Isernia l’atteso convegno sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.

Il convegno è iniziato con un momento di raccoglimento a memoria della compianta Dott.ssa Avv. Luciana Pesaturo, donna insigne ed encomiabile professionista dal cuore generoso e sincero.

Il convegno ”Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT): esercizio di un diritto o atto di sfiducia?”, organizzato dall’Associazione il Girasole – onlus Consultorio Familiare, con il Patrocinio della Diocesi di Isernia Venafro e della Confederazione Italiana dei Consultori di Ispirazione Cristiana, è stato accreditato con crediti formativi dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Isernia, dall’Ordine degli Avvocati di Isernia e dall’Ordine dei Giornalisti.

Mons. Camillo Cibotti ha iniziato i lavori, soffermandosi sulla necessità di dover sostenere la persona malata affinchè non si senta un peso per chi se ne prende cura. La persona sofferente, infatti, manifesta di non avere la forza di vivere soprattutto quando si sente sola, pertanto l’individuo può essere destinatario di diritti ma ha anche necessità di sentirsi in relazione ed accettato nel suo stato di sofferenza. Il Dott. Rocchi, Magistrato, Consigliere della Corte di Cassazione, ha fatto una disamina molto dettagliata della legge, soffermandosi su alcuni punti. In particolare, l’art. 3, che attribuisce a tutori, amministratori di sostegno e genitori di minori ogni decisione sul trattamento sanitario, attribuendo loro anche il potere di vietare  od  interrompere  terapie  salvavita  o  di  disporre  l’interruzione  di  nutrizione  e  idratazione che, fino all’approvazione della legge in questione, erano considerate non presidi terapeutici. Il Magistrato ha messo in evidenza come le Disposizioni Anticipate di Trattamento  permettono di disporre per un futuro incerto e lontano da parte di colui che si trova in condizioni del tutto differenti da quelle rappresentate: eppure esse sono state previste come vincolanti e non soltanto orientative per i medici e la stessa revoca di disposizioni, in precedenza sottoscritte, risulta complicata perché va fatta alla presenza di un medico e di due testimoni. Un altro aspetto importante è che la figura  del  medico esce stravolta: il  medico è  colui  che esegue i voleri del paziente e non  agisce  se  non  è  sicuro del consenso; soprattutto, il “buon” medico disegnato dalla legge deve essere pronto a sospendere qualsiasi trattamento, anche se il paziente non si trova in un  imminente pericolo di vita, se questi esprime il consenso a non intraprendere o a sospendere sia procedure diagnostiche che terapeutiche. Il Prof. Proietti, Già Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione dell’UCSC Roma, con quarantacinque anni di esperienza lavorativa in Rianimazione, afferma che la legge in questione, soprattutto in alcuni punti, potrebbe risultare di difficile interpretazione per i medici che saranno chiamati ad applicarla, in particolare per una raccomandazione di notevole interesse sia dal punto di vista del diritto che dal punto di vista bioetico e deontologico. Nel Comma 2 dell’Art.2: “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte …… in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione profonda continua …..”. Il termine “imminenza della morte” indica in modo chiaro e non equivocabile che la morte è attesa nel giro di poche ore o, al massimo, di pochi giorni (2-3 giorni). Al contrario una “prognosi infausta a breve termine” include pazienti che hanno ancora una aspettativa di vita di settimane o mesi. Le attuali linee guida sulla sedazione profonda continua definiscono in modo chiaro i criteri necessari per la sua attuazione: imminenza della morte (e non prognosi infausta a breve termine) e presenza di un sintomo refrattario (e non di sofferenze refrattarie). In questi casi la breve durata della sedazione profonda ed una sua corretta esecuzione non anticipano la morte che avverrà per il naturale progredire della malattia. Al contrario, se si estende l’indicazione anche ai casi di “prognosi infausta a breve termine (settimane o mesi)”, è evidente che una sedazione profonda continua contribuirà inevitabilmente a modificare la prognosi anticipando la morte in modo significativo: è per questo che dobbiamo chiederci se le DAT hanno legalizzato l’eutanasia attiva. La prof.ssa M.L. Di Pietro – Associato di Medicina Legale – UCSC Roma, Incaricato di Bioetica presso: Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Università Cattolica di Avila (Spagna), Università di San Toribio di Mongrovejo Chiclayo (Perù),Vicepresidente del Comitato Etico Ospedaliero Bambino Gesù – ha parlato dei modelli di relazione medico-paziente: secondo una medicina con modello paternalistico, l’instaurarsi della relazione con il medico assicura al paziente il ricevere tutti quegli interventi che meglio promuovono la sua salute e il suo benessere e, in circostanze estreme, il medico rappresenta anche il suo tutore e le sue scelte prevalgono sull’autonomia stessa del paziente. Invece, il coinvolgimento del paziente nella gestione della propria malattia, la personalizzazione (laddove possibile) degli schemi di trattamento e dei protocolli assistenziali, sono tutti obiettivi che dovrebbero essere perseguiti secondo un’etica che guardi alla dignità della persona, che esalti l’umanizzazione della medicina, che voglia sostituire il modello paternalistico con il modello della beneficialità fondato sulla fiducia. Il declino della relazione medico-paziente ha dato origine ad una medicina difensiva, il cui risultato sono le DAT. Il Dott. M. Flocco, Responsabile della Unità Operativa ASReM Hospice Cure Palliative e Terapia del Dolore, ha posto l’accento su alcuni aspetti della legge, in particolare su due articoli. Nell’articolo 2 “Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita”: il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Nell’articolo 5 “Pianificazione condivisa delle cure”: si prevede e disciplina la possibilità di definire, e di fissare in un atto, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente ed il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. L’ultima relazione del convegno è stata quella di Don Salvatore Rinaldi, Dottore in Bioetica, che in sede di convegno ha parlato, in veste di giornalista, dei “Valori non negoziabili”. Le esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili, nelle quali è in gioco l’essenza dell’ordine morale, che riguarda il bene integrale della persona, sono quelle che emergono nelle leggi civili in difesa della vita, dal momento del concepimento fino alla morte naturale, quelle che concernono la tutela e la promozione della famiglia, fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso, protetta nella sua unità e stabilità e alla quale non possono essere giuridicamente equiparate in alcun modo altre forme di convivenza; quelle che garantiscono la libertà di educazione ai genitori per i propri figli, la tutela sociale dei minori e la liberazione delle vittime dalle moderne forme di schiavitù (come la droga e lo sfruttamento della prostituzione), includendo in questo elenco il diritto alla libertà religiosa e lo sviluppo per un’economia che sia al servizio della persona e del bene comune, nel rispetto della giustizia sociale, del principio di solidarietà umana e di quello di sussidiarietà.

dott.ssa Angela Scungio